Il modello concessorio è fondamentale in Italia. Esso, infatti, risponde alla necessità delle Amministrazioni di acquisire un’opera o di procurarsi un servizio mediante la stipulazione di un contratto a titolo oneroso.
Il nuovo Codice appalti attrae le concessioni nell’ambito della più vasta area dei Contratti di Partenariato Pubblico Privato.
Un esempio ne è la stessa disciplina sulla finanza di progetto, che si fonda sull’istituto della concessione di costruzione e gestione, benché, rispetto al modello base, ambisca a caratterizzarsi anche per l’iniziativa privata oltre che pubblica.
In particolare, i due casi sono così distinti:
-il PROJECT FINANCING A INIZIATIVA PUBBLICA è disciplinato all’articolo 183, commi 1-14 del D/L 50/2016. In questo caso è l’Amministrazione stessa a elaborare il progetto definitivo, da porre a base di gara, sostenendone anche i costi iniziali;
-nel PROJECT FINANCING A INIZIAVITA PRIVATA, disciplinata dall’art. 183, comma 15 del Codice, l’Amministrazione pone, invece, a base di gara, il progetto di fattibilità proposto dal privato, nominato promotore con diritto di prelazione, a seguito della dichiarazione di pubblico interesse, dell’approvazione del progetto e del conseguente inserimento nel programma triennale delle opere.
La classificazione di opere eseguibili mediante project financing sono differenti, è possibile distinguere tre tipologie:
–Opere calde: Si tratta di infrastrutture pubbliche che hanno un’elevata capacità di generare ricavi cosi da coprire i costi sostenuti per la realizzazione del progetto stesso;
–Opere tiepide: Rientrano in questa categoria le opere pubbliche che producono un quantitativo di flussi di cassa non idoneo a compensare l’intero investimento e posso richiedere una percentuale di contribuzione pubblica;
–Opere fredde: Vi appartengono quelle opere che possono essere utilizzate direttamente dalla pubblica amministrazione, che in cambio remunera il privato.
Nel project financing si sommano, quindi, diversi profili progettuali e contrattuali. Tale aspetto porta a definire il project financing come una tecnica di finanziamento caratterizzata dall’apporto contributivo privato.
L’adozione di tale tecnica di finanziamento è legata, in modo indissolubile, alla natura dell’opera che si vuole finanziare: l’impiego di tale strumento finanziario permette di garantire la realizzazione di opere di particolare interesse pubblico, costituendo per i Comuni operazioni off-balance, ovvero non incidenti sul bilancio pubblico, e facendo assumere i principali rischi al privato.